
“C’è un equivoco di fondo. Si dice che il politico che ha avuto frequentazioni mafiose, se non viene giudicato colpevole dalla magistratura, è un uomo onesto. No! La magistratura può fare solo accertamenti di carattere giudiziale. Le istituzioni hanno il dovere di estromettere gli uomini politici vicini alla mafia, per essere oneste e apparire tali”. Paolo Borsellino
Il disinteresse è sintomo di colpevolezza dello Stato italiano e dei suoi uomini di spicco. Tra le poltrone del nostro Parlamento ci sono personaggi che temono proposte di legge del genere. I coinvolgimenti diretti sono innumerevoli, nelle due camere al solo nominare del ddl Lazzati si suda freddo. La sua discussione è momentaneamente bloccata, prima per via delle elezioni ed ora per via del ddl Alfano e dei ballottagi. L’on. Angela Napoli parlamentare del Pdl e componente di spicco della Commissione Bicamerale Antimafia è stata l’artefice di questa insperate rinascita del disegno di legge Lazzati. La sua approvazione potrebbe dare un bel colpo alle connivenze tra mafia e politica, dove specie a livello locale ha raggiunto vette inimagginabili e dove sempre più spesso la Mafia è lo Stato e lo Stato è la Mafia.
Verrebbero allo scoperto gli altarini e gli intrecci che si creano durante le campagne elettorali, dove sono frequenti collusioni tra aspiranti e novelli politici ed esponenti della malavita organizzata. Si sa che, specie nei piccoli centri del sud, esistono candidati disposti a tutto pur di essere eletti. Qui vendere l’anima al diavolo è una consuetudine. Il disegno di legge prevede che se un candidato che ha avuto connivenze con la mafia è eletto e si scopre che ha avuto contatti con sorvegliati speciali, decade dalla sua carica e sarà punito penalmente. Questa proposta di legge ha il compito di bloccare le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle istituzioni. I tempi di approvazione non saranno di certo brevi, specie ora che la malavita risiede in Parlamento.
Secondo il presidente De Grazia il ritardo del cammino della “Lazzati” è dovuto alla volontà di politici di “sinistra e di destra”.
“E’ un progetto di legge che semina il panico e fa paura”. “La mafia e la politica sono un serio pericolo basta ricordare che in Campania sono stati sciolti 72 comuni per condizionamento camorristico, 46 in Sicilia per mafia, 45 in Calabria per ‘ndrangheta. Ma anche nel Lazio e in Piemonte la criminalità ha fatto la sua parte. Quindi bisogna intervenire concretamente per sconfiggere la criminalità organizzata”.
Gli intrecci tra le mafie nostrane e la politica sono da sempre uno dei più gravi mali di cui soffre il nostro paese. Tutti coloro che hanno osato avvicinarsi al santuario del Belpaese ora non ci sono più. Da Mauro De Mauro a Falcone, da Fava a Borsellino, da Peppino Impastato al gen. Dalla Chiesa, la lista è lunga. In Italia si è venuta a creare una fitta rete di collaborazioni tra potere forti: banche, massoneria, politica e mafia. Sono loro i burattinai delle gregge italico, convogliano voti, manovrano le pedine fondamentali, manicciano e se necessario uccidono. La storia è una loro serve, giostrata e plasmata al loro volere. Oggi che lor signori siedono alle Camere non hanno più neanche bisogno di infrangere le leggi, perchè adesso se le fanno loro. Tra poco essere onesto e un cittadino civile potrebbe diventare un reato. Del resto sono i media a creare le coscienze odierne, con la giusta propaganda anche la menzogna più assurda potrebbe trasformasi nella certezza più veritiera.
Diffondete la notizia del Ddl Lazzati, i telegiornali non ne parlano volutamente. Sparlano delle cazzate più svariate e la vera informazione e piacentemente taciuta al belente popolo italico. I partiti dominanti sono nati dal potere mafioso, Paolo Borsellino lo aveva scoperto e il 19 Luglio 1992 fu falto saltare in aria. Ma a differenza degli uomini, le idee sono immortali e il suo lavoro verrà concluso senz’altro da altri.
SVEGLIA!!!!
DISEGNO DI LEGGE “LAZZATI”
Art.1
Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelle delle associazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divivieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.
Art. 2
Il sottoposto a sorbeglianza speciale di p.s. e che, trovandosi nelle condizioni di cui all’art.1, propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale, e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.
Art. 3
Con la sentenza di condanna il Tribunale dichiara il candidato inelleggibile per un tempo non inferiore a cinque ani e non superiore a dieci e, se eletto, l’organo di appartenenza ne dichiara la decadenza.IL Tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 36 commi 2,3 e 4 c.p. ed in caso di inelleggibilità la trasmissione della sentenza, passata in giudicato, al Prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato per l’esecuzione del provvedimento.
APPUNTI ILLUSTRATIVI DEL DISEGNO DI LEGGE “LAZZATI”
1) Introduce il divieto di propaganda elettorale per le persone ritenute socialmente pericolose e sottoposte alla misura della sorveglianaza speciale di P.S., persone per le quali con legge n. 222 D.P.R. del 20 marzo 1967 (art. n. 2 e n. 3) è stata prevista la sospensione del diritto di elettorato attivo e passivo, “non sono elettori”;
2) riguarda il fenomeno dell’inquinamento mafioso delle Istituzioni elettive (Comune, Provoncie, Regione e Parlamento) al momento della competizione elettorale, con effetti deastanti per le Istituzioni (significativi i datti pubblicatisull’Espresso di dicembre 2005 : n. 64 i Consigli comunali sciolti per condizionamento mafioso in Campania - Camorra; n. 53 in Calabria - Ndrangheta; n. 36 in Sicilia - Mafia; n. 5 in Puglia - Sacra Corona Unita; quel che è più grave che il fenomeno di stat estendend lungo la penisola, v. Nettuno, Ardea, Bardonecchia; ulteriore aggiornamento : Campania 72; Sicilia 46; Calabria 41; Puglia 7 (dati post da Legaautonomie);
3) il provvedimento di sospensione dell’attività di propaganda elettorale è inflitto con procedimento giurisdizionale e con il rispetto di tutte le garanzie difensive per la persona che è sottoposta a tale misura;
4) riguarda unicamente le persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose sottoposte per tale ragione alla misura della sorveglianza speciale (lo sono la maggior parte dei mafiosi);
5) mira a privare le associazioni malavitose di un potere contrattuale di indubbio peso quale la raccolta del voto in favore o in pregiudizio di candidati o simboli.
6) Lo strumento normativo proposto è più efficace della normativa allo stato vigente in quanto :
- lo scioglimento dell’assemblea elettiva è provvedimento generalizzato e per questo iniquo, penalizzando l’immagine dell’intera comunità e coloro che sono stati liberamente e democraticamente eletti;
- consente a forze dell’ordine e ad inquirenti di intervenire al momento della raccolta del consenso, evitando poi l’adozionne del provvedimento dell scioglimento;
- fa riferimento al mero ed accertabile fatto dell’attività di propaganda da parte di persona indiziata di appartenenza ad associazione mafiosa e per tale ragione sottoposta a misura di sorveglianza speciale, è pertanto più efficiente della normativa del voto di scambio, la cui concreta applicazione è condizionata dall’acquisizione della prova circa le ragioni e l’utilità reciproche che hanno indotto politico e malavitoso a raggiungere l’accordo elettorale, prova questa difficile da acquisire in materia di delitti di mafia e, comunque, generalmente, a volte acquisita a distanza di tempo, con nessuna incidenza, quindi, sulla competizione elettorale in occasione della quale il fatto è avvenuto.
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